PASSAGGIO A CAPITALE (ANCHE) DELLA RISERVA LEGALE?

PASSAGGIO A CAPITALE (ANCHE) DELLA RISERVA LEGALE?

Messaggioda magnum p.i. » lunedì 24 ottobre 2016, 14:46

Mi preme condividere, perché quaestio iuris aperta (specie in ottica concorsuale), con i colleghi di questa Scuola (magistralmente diretta dal Notaio D. Ricolo) la seguente riflessione.

Secondo l'orientamento dottrinario forse oggi più in auge (BUSI, COSTA, FORTUNATO, nonché O.C.T.N.), anche la riserva legale è una posta di bilancio idonea per l'aumento gratuito ex art. 2442 c.c.; simile assunto poggia, in estrema sintesi, sul disposto di cui all'art. 2430, c. 2, c.c. ove si fa espresso riferimento alla reintegrazione della riserva de qua allorché la stessa venga, per qualsivoglia ragione (inclusa quindi l'imputazione a c.s.), diminuita.

Personalmente non mi sento di condividere tale tesi sia per ragioni letterali che per motivi logici.

Ma andiamo con ordine.

Tutti sappiamo che esiste anche un altro orientamento sostenuto tanto dalla dottrina (CAMPOBASSO, DI SABATO, COLOMBO, GALGANO, PORTALE, TANTINI) quanto dalla giurisprudenza di merito (T. NAPOLI, T. BOLOGNA, T. TRIESTE), che ha sempre considerato, ed a mio avviso convincentemente, la riserva legale come un "cuscinetto" di protezione del c.s. e come tale non imputabile ai fini dell'aumento al vaglio se non per la parte, eventualmente, eccedente il quinto dello stesso; per tale tesi, il sistema giuridico italiano preferisce un (determinato) c.s. protetto da un "baluardo avanzato" piuttosto che un (maggiore) c.s. privo di detta "difesa".

Ma chi ha ragione?

Premesso che aspetto (come penso tutti voi) di sapere come la pensa l'amico, ma soprattutto il Maestro Dario in quanto giurista brillantissimo, mi limito a far osservare, nell'ottica di ribadire la non imputabilità a c.s. della riserva legale, quanto segue.

1) Non mi sembra giusto focalizzare l'attenzione soltanto sull'espressione "qualsiasi ragione" e tralasciare, per esempio, l'indicazione "diminuita", perché detto vocabolo mi pare si riferisca, per ragioni di logica giuridica, proprio, e/o comunque, al concetto di perdita sociale.

2) Se non si contesta la sopraindicata ratio che sta alla base della formazione della riserva legale, mi pare difficile dar semaforo verde alla divisata imputazione perlomeno fin quando ciò non sarà statuito dalla giurisprudenza di legittimità (CASSAZIONE) con orientamento dominante.

3) Questa opinione (sicuramente personale), non mi pare possa essere scalfita dal disposto di cui all'art. 2463, c. 5, c.c.; ed infatti questa norma di legge (certamente singolare), mi sembra si riferisca ad una "fattispecie" ben precisa in cui può trovarsi una s.r.l. che "nasce" sottocapitalizzata: solo così, se si vuole dar fondatezza giuridica al dettato legislativo e con l'obiettivo di una rapida capitalizzazione, sembra spiegarsi quel testuale riferimento alla (momentanea) imputabilità della stessa a c.s..

Grazie.

Saluti.

Andrea Baio

P. S. Mi scuso se non sono stato più incisivo nello spiegare il mio pensiero, ma il dovere (studio, lavoro, moglie e, soprattutto, bimba) mi chiama!!!

Ragazzi vi parla un "veterano"; ma avete notato che questa Scuola vi dà un metodo e vi insegna a ragionare? Avete visto che le tracce sono diverse (e molto più argute) rispetto a quelle solitamente date nelle altre Scuole Notarili? Devo aggiungere altro? Tempestate di domande il Notaio Ricolo che, e ne sono sicuro, sarà felicissimo di aiutarci con la Sua esperienza e bravura!!!
magnum p.i.
 
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Re: PASSAGGIO A CAPITALE (ANCHE) DELLA RISERVA LEGALE?

Messaggioda Alex HF » giovedì 27 ottobre 2016, 12:01

Il mio contributo a sostegno di quanto splendidamente condiviso da Andrea.

Faccio una breve premessa, al fine di aiutarmi a focalizzare il tema della riflessione.

L'aumento gratuito del capitale comporta l'aumento del valore nominale dello stesso, senza la contestuale variazione del patrimonio sociale. Vengono utilizzate riserve e fondi iscritti in bilancio, a differenza dell'aumento oneroso che necessita dell'imputazione di beni o denaro estranei al patrimonio sociale, favorendone l'aumento.
Non tutte le riserve ed i fondi sono suscettibili di passaggio a capitale, come accade per esempio con la riserva legale ex art. 2430 c.c. per cui dagli utili netti annuali va sottratto almeno un ventesimo al fine di costituire una riserva dell'importo pari ad un quinto del capitale sociale. Nel caso di diminuizione, per qualsiasi ragione, la norma citata prevede l'obbligo di reintegrazione.
Nonostante ciò, la Massima H.G. 32 del Triveneto prevede la possibilità di impiegare nella sua interezza la riserva legale per l'aumento gratuito del capitale sociale, dal momento che ciò rafforzerebbe maggiormente la garanzia per i terzi e la patrimonializzazione della società.

Tutto ciò premesso, la riserva legale è davvero una posta di bilancio idonea per l'aumento gratuito ex art. 2442 c.c.?
Parte della dottrina ed il Comitato Triveneto dei Notai sostengono detta idoneità; sono orientamenti, autorevolissimi, non "cristallizzati" però da una pronunzia di legittimità.
Come dobbiamo comportarci? È possibile aderire a questo orientamento favorevole in una prova concorsuale?
Secondo me sarebbe possibile solo quale extrema ratio.
Un caso può prevedere diverse proposte di soluzione: occorre quindi analizzarlo minuziosamente, prima di considerare l'adesione ad orientamenti come quello in esame.
Potrebbe richiedere espressamente di imputare tutte le riserve attualmente utilizzabili a capitale. Sarebbe possibile aderire a detto orientamento, quindi alla Massima H.G. 32 del Triveneto che prevede la possibilità di aumentare gratuitamente il capitale utilizzando l'intero ammontare delle riserve legali nonostante l'accantonamento pari ad un quinto del capitale sociale ex art. 2430 c.c., solo nell'impossibilità di decidere altrimenti; l'adesione sarebbe dettata, come detto, dalla maggiore tutela dei creditori sociali e dalla maggiore patrimonializzazione della società.

È un orientamento però, e come tale andrebbe considerato, cui aderire in sede concorsuale solo se ritenuta, l'adesione allo stesso, l'unica soluzione possibile.
Detto orientamento, ribadisco, non è avallato dalla Cassazione. Al concorso potrebbero quindi essere due le proposte di soluzione: l'una coerente con quanto previsto dal Codice, l'altra sì coraggiosa ma non (ancora) supportata dalla Suprema Corte.

La parola al Notaio!

Buona giornata.

Alessandro De Riggi
Alex HF
 
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