La S.p.A. si costituisce con capitale minimo di 50.000 euro
Il c.d. decreto competitività (D.l. 91/2014), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014, ed entrato in vigore il 25 giugno 2014, ha modificato la soglia minima di capitale per la costituzione di una S.p.A, che passa da 120.000 e a 50.000 €.
Il legislatore è intervenuto, altresì, in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, sulla disciplina delle società a responsabilità limitata.
Infatti è stata abrogata la norma di legge (art. 2477 secondo comma del C.c.) che imponeva la nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA (ex 120.000 €).
Rimane fermo il terzo comma dell'art. 2477 c.c. che prevede l'obbligo dell'organo di controllo per la s.r.l. solo se si tratta di:
una srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
una srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
una srl che per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali:
- almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
- almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.