I libretti di impianto ed i controlli di efficienza energetica
L’art. 7, co. 5, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 dispone, espressamente, che in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
A partire dal 15 ottobre 2014 diviene pertanto opportuno inserire in atto un'apposita clausola con la quale documentare l’avvenuta consegna dall’alienante al proprio avente causa del libretto di impianto con i relativi allegati.
(Estratto del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74)
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
(Omissis)
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
(Omissis)